Violazione del diritto all’autodeterminazione


cristallinoCassazione Civile Sez. III 9 febbraio 2010 n° 2847

Tizio viene sottoposto a intervento chirurgico per cataratta con asportazione del cristallino dell’occhio destro. Nonostante l’intervento sia correttamente eseguito, Tizio chiede la condanna del medico al risarcimento dei danni per violazione del diritto all’autodeterminazione. In particolare al sanitario viene rimproverata l’omessa illustrazione delle conseguenze della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni al fine di ottenere il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica.

La Corte di Cassazione ha rilevato come l’intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, dia luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale, con la conseguenza che, una volta effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purchè non del tutto anomale) della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente. Nello specifico in materia del c.d. “consenso informato”, anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può sussistere uno spazio risarcitorio. In tal caso l’onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente.