Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 14 dicembre 2010-15 febbraio 2011 n. 5752
Il coniuge separato non può decidere autonomamente di ridurre l’assegno che versa all’ex. La Corte di cassazione, con la sentenza 5752 Sentenza Cassazione Violazione obblighi di assistenza familiare specifica che, soltanto la comprovata incapacità di far fronte all’impegno, consente di diminuire l’importo di quanto dovuto. Incorre dunque nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare chi, in assenza di una prova di indigenza o di impossibilità a rispettare la cifra pattuita, trasgredisce quanto stabilito dal giudice in sede di separazione, grazie a un confronto fra le parti e nell’interesse del minore