Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2011, n. 367
Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, a norma dell’art. 6, comma terzo, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Ad esse, invero, il contributo suddetto deve necessariamente essere ragguagliato al fine di assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto qualora la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.
L’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, come previsto, prima dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, dall’art. 6 della legge n. 898 del 1970 non implica che ciascuno dei genitori debba provvedere, in modo diretto ed autonomo, alle esigenze della prole. Trattasi, invero, di un istituto dettato nell’esclusivo interesse del minore che in alcun caso determina il venir meno dell’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione di un assegno.