Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34336
Non può essere sollevato dall’obbligo del mantenimento il genitore non affidatario che contrae un mutuo per l’acquisto di una casa pur godendo di uno stipendio modesto, in quando ciò fa presumere redditi in nero.Così i giudici della Suprema Corte hanno deciso con la pronuncia 23 settembre 2010, n. 34336 con cui la Corte ha, appunto, confermato la condanna penale nei confronti di un uomo accusato di non aver provveduto al mantenimento della ex e dei figli.L’uomo aveva basato la propria difesa puntando sul fatto che l’acquisto di un immobile non indica necessariamente una fonte di reddito in nero, sottolineando, altresì, che pur non versando regolarmente l’assegno di mantenimento come stabilito nella separazione, aveva sempre versato alla moglie del denaro in contanti.Le giustificazioni addotte dall’uomo non avevano, però, convinto i giudici, che, infatti l’avevano condannato sia in primo che in secondo grado.
La questione, quindi, si spostava dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione, dove, però, il risultato non cambiava; in quanto i giudici della sesta sezione penale, confermando le decisioni dei colleghi, sottolineavano, altresì, che “la capacità economica dell’obbligato che, all’epoca dei fatti, svolgeva regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, poteva verosimilmente provenire anche da altre fonti di reddito in nero”.