Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 25 giugno 2010 n. 15333
Legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento alla moglie separata se l’ex marito continua a pagare l’intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 15333/2010 che ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva ridotto a ducento euro l’assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale. Secondo la Cassazione la decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l’uomo si accolla l’intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.